La definizione della categoria

  • Stampa

"Nell’agosto 2004, dopo un lungo iter, è stata finalmente approvata la legge Marzano (Legge 239/04) di “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di energia”, pubblicata sulla GU n. 215 del 13 settembre 2004.

Tale legge all’unico articolo 1, punto 3, stabilisce che gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui conseguimento è assicurato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, sono, tra gli altri:

lettera f) : promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese,

lettera m): salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell’energia elettrica, sensibili al costo dell’energia.

Per dare concreta attuazione alla legge, è indispensabile che il MAP definisca con urgenza i requisiti minimi che le attività produttive debbano possedere per essere “salvaguardate”.

Al riguardo AICEP suggerisce l’adozione di una formula di calcolo di un “indice di salvaguardia” con il quale identificare una soglia minima di requisiti richiesti alle imprese per accedere alla categoria: ciò in funzione delle caratteristiche di consumo elettrico, del grado di utilizzazione della potenza annua, dell’impatto dei costi energetici e della manodopera sul fatturato e/o sul valore aggiunto dall’impresa alle materie prime introdotte nel ciclo produttivo.

Ogni impresa in possesso dei requisiti richiesti, previa omologazione del MAP, entrerebbe a pieno ed insindacabile diritto nello specifico regime di salvaguardia preconizzato dalla legge Marzano. "